Il diritto d'autore
La revisione della legge sul diritto d'autore è entrata in vigore il 1° aprile 2020. La legge contiene, tra l'altro, le seguenti novità:
Sono state introdotte nuove misure antipirateria:
I servizi di hosting sono ora obbligati, a determinate condizioni, a impedire in modo permanente che i contenuti illegali vengano resi nuovamente accessibili in maniera illecita utilizzando i loro servizi (obbligo di «stay-down», art. 39d LDA); inoltre, i e le titolari dei diritti possono trattare i dati personali nella misura necessaria per scopi di perseguimento penale della pirateria (art. 77i LDA).
Alcune misure migliorano la gestione collettiva dei diritti:
Gli e le utenti dell’opera devono fornire alle società di gestione le loro dichiarazioni per via elettronica e in un formato che consenta l'elaborazione automatica dei dati (art. 51 cpv. 1 LDA); le società di gestione sono autorizzate a scambiare tra loro le informazioni ricevute dagli utenti dell'opera (art. 51 cpv. 1bis LDA); la procedura di ricorso contro le tariffe viene accelerata (art. 74 cpv. 2 LDA) e la Commissione arbitrale incaricata di approvare le tariffe può ora ordinare l'audizione di testimoni (cfr. nuovo art. 14 cpv. 1 lett. h della Legge sulla procedura amministrativa).
Infine, in Svizzera è stata introdotta la «Licenza collettiva estesa» (art. 43a LDA):
In questo modo, le società di gestione possono autorizzare determinate utilizzazioni a livello globale - anche per conto di titolari dei diritti che non rappresentano contrattualmente - al fine di migliorare la certezza del diritto per gli e le utenti e garantire la remunerazione agli autori. Questa possibilità riguarda le utilizzazioni che i e le titolari dei diritti non possono controllare individualmente e per le quali le società di gestione agiscono come una sorta di «assicurazione» per gli e le utenti. Questa novità (già nota nei Paesi nordici) è da accogliere con favore, soprattutto perché sottolinea il ruolo di «intermediari» svolto dalle società di gestione.
Il diritto d'autore fino al 31 marzo 2020
La nuova versione è entrata in vigore il 1° luglio 2008. Poiché tutte le disposizioni derivanti dai summenzionati accordi internazionali vi sono state tenute in debita considerazione, nella prassi si ricorre per lo più solo alla LDA. Nell’ambito della revisione non sono solo stati assegnati nuovi ambiti della gestione collettiva – in seguito al progresso tecnico – ma è stata anche inasprita la sorveglianza sulle società di gestione tramite la concretizzazione dei criteri.
Gestione collettiva: a che servono le società di gestione
Secondo la LDA, in linea di principio i diritti derivanti dal diritto d’autore devono essere esercitati dagli aventi diritto stessi. La LDA prevede la gestione collettiva da parte di società di gestione solo laddove l’utilizzazione collettiva rende praticamente impossibile una gestione diretta. Tali società sono tenute per legge ad esercitare i diritti che rientrano nel loro ambito d’attività e dunque ad operare per conto degli aventi diritto che rappresentano.
Ulteriori competenze
Nell’ambito della gestione collettiva si distingue fra la gestione dei diritti d‘esclusiva (ad es. il diritto del gestore televisivo via cavo di ritrasmettere il segnale di trasmissione televisiva ai suoi clienti) e il semplice esercizio del diritto all’indennità (ad es. il diritto di ognuno di farsi una copia di un CD musicale per scopo privato). I diritti d’esclusiva hanno effetto assoluto e consentono alle società di gestione di proibire le utilizzazioni. I diritti all’indennità, invece, garantiscono solo una richiesta finanziaria esigibile.