Il diritto d'autore

a LDA è stata recentemente riveduta. La nuova versione è entrata in vigore il 1° luglio 2008. Poiché tutte le disposizioni derivanti dai summenzionati accordi internazionali vi sono state tenute in debita considerazione, nella prassi si ricorre per lo più solo alla LDA. Nell’ambito della revisione non sono solo stati assegnati nuovi ambiti della gestione collettiva – in seguito al progresso tecnico – ma è stata anche inasprita la sorveglianza sulle società di gestione tramite la concretizzazione dei criteri.

Gestione collettiva: a che servono le società di gestione

Secondo la LDA, in linea di principio i diritti derivanti dal diritto d’autore devono essere esercitati dagli aventi diritto stessi. La LDA prevede la gestione collettiva da parte di società di gestione solo laddove l’utilizzazione collettiva rende praticamente impossibile una gestione diretta. Tali società sono tenute per legge ad esercitare i diritti che rientrano nel loro ambito d’attività e dunque ad operare per conto degli aventi diritto che rappresentano.

Ulteriori competenze

Nell’ambito della gestione collettiva si distingue fra la gestione dei diritti d‘esclusiva (ad es. il diritto del gestore televisivo via cavo di ritrasmettere il segnale di trasmissione televisiva ai suoi clienti) e il semplice esercizio del diritto all’indennità (ad es. il diritto di ognuno di farsi una copia di un CD musicale per scopo privato). I diritti d’esclusiva hanno effetto assoluto e consentono alle società di gestione di proibire le utilizzazioni. I diritti all’indennità, invece, garantiscono solo una richiesta finanziaria esigibile.

Philippe Saire

«La SSA si occupa in maniera ben ponderata delle condizioni dei creatori, fino ad anticipare i bisogni che potrebbero avere nella difesa dei loro diritti.»