NO alla mozione 16.3849 di consigliere nazionale Martin Candidas

«Esonerare dall'obbligo di compenso per la diffusione di musica le radio delle regioni periferiche e di montagna con partecipazione al canone»

 

Il consigliere nazionale Martin Candidas chiede l’introduzione di una regolamentazione speciale per le radio delle regioni periferiche e di montagna per quanto concerne i compensi e, a questo scopo, un adeguamento della legge sul diritto d’autore (LDA). Le sovvenzioni che le radio percepiscono dalla ripartizione del canone di ricezione, dovrebbero essere escluse dal calcolo dell’indennità sui diritti d’autore. Nella sua risposta del 25 novembre 2016, il Consiglio federale ha parzialmente approvato questa mozione.

 

Swisscopyright, l’organizzazione comune alle cinque società di gestione collettiva in Svizzera, respinge tale mozione. Tale mozione rimette in discussione le tariffe vigenti e il principio stesso dell’indennità sui diritti d’autore:

  • Durante le trattative tariffarie, i partner decidono la base di calcolo di una tariffa.
  • Le tariffe vengono negoziate in partenariato tra le associazioni degli utenti e le società di gestione e approvate dalla Commissione arbitrale federale.
  • La legge in vigore costituisce la base per questo.
  • Le tariffe devono essere negoziate nel quadro di trattative tariffarie, e non in Parlamento.
  • Se tali trattative dovessero fallire, la decisione è di competenza della CAF (Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti affini). Esiste inoltre la possibilità di presentare ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, rispettivamente il Tribunale federale.
     

La legge sul diritto d’autore contiene il principio secondo cui gli autori devono essere remunerati proporzionalmente al successo delle loro opere. Ciò significa concretamente, nel caso delle emittenti radio, che la base per il calcolo dell’indennità sui diritti d’autore è costituita dalle entrate dell’emittente in questione. Conformemente alla legge, la percentuale spettante ai compositori di musica deve inoltre essere ridotta in funzione della durata di musica trasmessa rispetto alla durata totale d’emissione. I dettagli della riduzione e gli elementi che fungono da base di calcolo per le indennità sui diritti d’autore vengono stabiliti nell’ambito di trattative tariffarie tra le società di gestione e le associazioni rappresentative degli utenti quali DUN, economiesuisse, USAM o, o nella fattispecie, l’Associazione delle radio private svizzere (ARPS).

Per la maggior parte delle tariffe, le parti negoziali riescono a raggiungere un accordo. Se ciò non avviene, la decisione spetta alla Commissione arbitrale federale (CAF). Vi sono inoltre due istanze di ricorso: il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale.

La maggior parte delle emittenti radio delle regioni periferiche e di montagna versano senza alcun problema le indennità sui diritti d’autore e sui diritti affini sulla base della tariffa S determinante. Le società di gestione non vedono perché tale tariffa dovrebbe essere modificata per iter politico.

In definitiva, sarebbero i creatori di musica a subirne le conseguenze. Ogni qualvolta la loro musica viene trasmessa alla radio, hanno infatti diritto a un compenso equo calcolato sulla base delle tariffe in vigore. A questo scopo hanno incaricato le società di gestione di negoziare le tariffe con i rappresentanti delle radio. Con il radicamento nella legge sul diritto d’autore di condizioni di riduzione specifiche per le radio delle regioni periferiche e di montagna, il campo d’azione dei creatori di musica sarebbe fortemente limitato e le loro entrate subirebbero un taglio arbitrario. Inoltre, ciò comporterebbe una disparità di trattamento rispetto alle altre radio.

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«SUISA, fate un ottimo lavoro. Continuate così. Restiamo con voi, vi rimaniamo fedeli fintanto che ci versate la grana.»