Il Tribunale amministrativo federale motiva la sua decisione avanzando un sospetto di conflitto di interessi nei confronti dell’allora presidente della Commissione arbitrale. La signora aveva partecipato alla procedura di approvazione della tariffa nonostante all’epoca si stesse trattando la sua nomina a presidente della società di gestione SWISSPERFORM. La Commissione arbitrale deve pertanto deliberare nuovamente in merito. Le società di gestione non ricorreranno contro la decisione del TAF.
In effetti, il Tribunale amministrativo federale non si è detto contrario a una tassa sui cellulari musicali, bensì ha eccepito un possibile conflitto di interessi nei confronti della presidente della Commissione arbitrale. Le società di gestione continuano a proclamare la legittimità di un’indennità in favore degli operatori culturali da esse rappresentati.
Nel marzo della 2010 la Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti affini (CAF) aveva approvato la Tariffa comune 4e che sanciva il versamento di un’indennità per i diritti d’autore di 30 centesimi per gigabyte di memoria a carico dei produttori e degli importatori di cellulari musicali. Per un iPhone o altro cellulare musicale da 16 gigabyte, quindi, essi avrebbero dovuto versare agli autori 4.80 franchi indennizzandoli così per la copia delle loro opere su questo tipo di apparecchi.
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Domande e risposte sulla copia a uso privato e sull’indennità sui supporti vergini